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PROROGATA LA CEDOLARE SECCA AL 10% PER IL 2018

La Legge di Bilancio 2018 ha prorogato l’aliquota ridotta del 10% per i contratti a canone concordato per il biennio 2018-2019.

Per i contratti abitativi in cedolare secca, ma non a canone concordato, è confermata l’aliquota del 21%.

Gli immobili che possono usufruire della cedolare secca sono quelli appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (escluso A10) locate ad uso abitativo e le relative pertinenze:
• locate congiuntamente all’abitazione,
• locate con contratto separato se nel contratto di locazione della pertinenza si fa riferimento a quello dell’immobile abitativo e sia evidenziato il vincolo pertinenziale.

L’opzione della cedolare secca riguarda l’intero periodo di durata del contratto (o della proroga) o nelle annualità successive alla prima, per il periodo di durata residua del contratto. In ogni caso il locatore ha diritto di revoca dell’opzione da effettuarsi entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità precedente, versando l’imposta di registro.
La cedolare secca è un regime facoltativo che consente di sostituire l’irpef e le relative addizionali, l’imposta di registro e l’imposta di bollo con il pagamento di un’imposta sostitutiva. Questa facoltà riguarda le persone fisiche, titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento di un immobile che danno in locazione fuori dall’esercizio di attività di impresa, arti e professioni. Nel caso in cui il locatore opti per la cedolare secca:

Per informazioni e consulenze: Class Immobiliare 045 8104496.


Approvata la Legge di Bilancio 2018

E’ stata approvata nel pomeriggio di oggi (16 Ottobre 2017) la Legge di Bilancio 2018.

In questo breve articolo vi elencheremo le novità o le conferme che riguardano il settore immobiliare.

Ecobonus
Gli incentivi per la riqualificazione energetica degli edifici saranno prorogati, ma con aliquote di detrazione commisurate agli obiettivi di efficientamento raggiunti. La sostituzione di finestre e l’installazione di caldaie a condensazione saranno incentivati con una detrazione del 50% e non del 65%.

Molto interessante la norma che estende l’Ecobonus anche agli interventi di rimozione dell’amianto.

Sismabonus
La detrazione fiscale per gli interventi di adeguamento e miglioramento antisismico si applicherà anche alle certificazioni statiche degli edifici non seguite da lavori.

Bonus verde
Sarà incentivata con una detrazione fiscale del 36% la cura del verde privato, tra cui rientrano terrazzi e giardini, anche condominiali, ed i lavori di recupero di giardini di interesse storico.

Riqualificazione delle periferie
Padoan ha annunciato che sarà rilanciata la riqualificazione ambientale e sociale delle periferie.

Nei prossimi articoli analizzeremo più approfonditamente gli articoli che riguardano l’immobiliare.

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Deposito prezzo al rogito. Come funziona?

In un nostro precedente articolo (https://www.immobiliareclass.it/deposito-prezzo-al-rogito-chiarimenti/) abbiamo esaminato la nuova norma facoltativa che prevede il deposito del prezzo al notaio contestualmente alla firma dell’atto di compravendita anzichè l’immediata consegna del saldo al venditore.

Ma come funziona in pratica il deposito del prezzo al notaio?

“Nel corso di una compravendita, secondo quanto previsto dal legislatore, su istanza di una delle parti – venditore o acquirente – è possibile depositare presso il notaio l’intero prezzo, nel caso in cui non già stato versato un acconto sul prezzo (caparra) prima dell’atto definitivo, oppure il saldo. Siamo convinti che la quasi totalità di richieste di deposito prezzo avverrà su istanza dell’acquirente, poiché la norma è a tutela di quest’ultimo.

Il legislatore definisce con il rogito, il momento nel quale poter applicare la nuova norma, ma una delle due parti può richiedere il deposito del prezzo al notaio anche in sede di preliminare nel caso in cui questo venisse trascritto dal notaio.

In sede di rogito notarile, al momento della stesura dell’atto ci sono due ipotesi:

a) non sono stati dati acconti e quindi l’intero saldo viene versato al notaio;
b) contestualmente al preliminare sono già state consegnate delle somme alla parte venditrice.

In entrambi i casi, saldo della somma rimanente o totale versamento del prezzi pattuito, ci si può accordare in due modi diversi.

– assegno circolare intestato al notaio o in alternativa
– bonifico bancario sul conto corrente “dedicato” del notaio.

Ricevuta la somma, cosa ne fa il notaio?

“Il notaio trattiene questa somma su un proprio conto, cosiddetto “dedicato”. Si tratta di un conto che ha delle caratteristiche definite dalla Legge sulla Concorrenza. E’ un conto impignorabile da parte dei creditori del notaio, non cade nella comunione legale del notaio e non cade nella successione dello stesso. L’acquirente ed il venditore sono quindi protetti da eventuali problemi personali della vita del notaio, è sicuro che i soldi sono solo transitoriamente in quel c/c e sono destinati al venditore. E’ un conto corrente del notaio, ma è al di fuori del suo patrimonio. Non ci sono rischi di alcun genere.

Successivamente all firma dell’atto notarile, il notaio, utilizzando le somme che gli sono state date dall’acquirente per concludere la compravendita, procede alla registrazione e alla trascrizione dell’atto nei Pubblici Registri Immobiliari.

Avvenuta la trascrizione dell’atto, avendo la certezza che l’atto notarile ha prodotto i suoi effetti anche nei confronti dei terzi (ossia che l’acquisto è sicuro al 100% e che l’acquirente non ha più alcun rischio in relazione alle vicende personali del venditore), il notaio certifica che l’iter dell’acquisto si è perfezionato e procede a trasferire le somme sul conto corrente del venditore.

Quanto tempo serve per la trascrizione dell’atto nei Registri Immobiliari?

“La normativa non dà un termine preciso e dettagliato. In genere, il notaio ha l’obbligo di trascrivere l’atto entro 20 giorni dalla sua sottoscrizione, ma solitamente procede entro 24-48 ore.

Non ci sono rischi per il venditore?

“Bisogna far superare al venditore l’approccio psicologico di andare dal notaio, vendere, consegnare le chiavi della casa e uscire senza il saldo. Il venditore non corre rischi. Le sole motivazioni per le quali il venditore potrebbe non incassare i denari sono connesse ai suoi creditori, alle sue eventuali posizioni di debito che pregiudicano questo iter o alla necessità di spendere velocemente i soldi che incassa da quella vendita”.

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Riforma del terzo settore – D. Lgs. 117/2017. Agevolazioni acquisto immobili

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 117/2017 del 03 Luglio 2017, è entrata in vigore (dal 03/08/2017) la riforma del terzo settore che raduna le disposizioni fiscali per gli enti non lucrativi e riscrive le regole per le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale.

Il Decreto comprende una serie di rilevanti novità che nei prossimi anni interesseranno oltre 300mila enti non profit. Nell’immediato, ci sono sul piatto 190 milioni per finanziare le agevolazioni fiscali, le attività di interesse generale degli enti, il nuovo Registro unico del terzo settore e 200 milioni destinati ai crediti agevolati per le imprese sociali.

Per quanto riguarda il campo degli immobili, la novità più rilevante è contenuta nell’art. 82 (comma 4) del Decreto 117 che dice: “Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprieta’ di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore di cui al comma 1, incluse le imprese sociali, a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell’oggetto sociale e che l’ente renda, contestualmente alla stipula dell’atto, apposita dichiarazione in tal senso. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell’oggetto sociale, è dovuta l’imposta nella misura ordinaria, nonche’ la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell’imposta dovuta oltre agli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.”

La novità consiste in un’agevolazione fiscale per le Associazioni del terzo settore che acquisteranno un immobile da adibire a sede o da utilizzare per gli scopi sociali dell’Ente stesso.

L’attuale imposizione:
– 9% (imposta di registro) da calcolare sulla rendita catastale rivalutata;
– € 100 (imposta ipotecaria 50 € + imposta catastale 50 €);
verrà sostituita da un’unica imposta fissa che verrà quantificata nelle prossime settimane con la pubblicazione delle Disposizioni di Attuazione del Decreto.
Si presume che l’imposta fissa potrà essere forfettaria ed al di sotto dei 1.000 €.

Se così fosse, il risparmio per l’acquisto di un immobile con una rendita imponibile di circa 200.000 € potrebbe essere di oltre 15.000 €.

Come già detto, gli Enti beneficiari di tale riforma saranno alcune centinaia di migliaia e questo Decreto potrebbe dare un forte impulso alle compravendite immobiliari di uffici e negozi che negli ultimi 10 anni hanno subito un grosso rallentamento.

Per informazioni e consulenze: 045 8104496.

Fonti:
DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117
Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00128) (GU Serie Generale n.179 del 02-08-2017 – Suppl. Ordinario n. 43)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/08/2017


“Deposito prezzo” al rogito: alcuni chiarimenti.

Come saprete con la legge 27 dicembre 2013 n. 147 sul deposito prezzo il legislatore se ne uscì con una norma che avrebbe duramente colpito il mercato immobiliare. Tutte le somme che qualsiasi acquirente avesse dovuto dare al venditore per l’acquisto di un immobile non avrebbero potuto essere consegnate al venditore, ma avrebbero dovuto obbligatoriamente essere versate, tramite il Notaio incaricato, in un conto corrente speciale, produttivo di interessi con i quali avrebbero finanziato i crediti a tasso agevolato per le piccole/medie imprese.

Con la “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2017” (comma 142) il Legislatore, ha disposto formalmente l’entrata in vigore della disciplina del “deposito prezzo” di cui alla legge del 2013, ma modificandola con una caratteristica importante: la disciplina non è più obbligatoria ma solo facoltativa.

In estrema sintesi: nel caso in cui una delle parti lo richiedesse, il notaio sarà tenuto a prelevare l’intero prezzo (ovviamente il prezzo residuo che al momento dell’atto non è ancora stato pagato) e a versarlo su un conto dedicato speciale a disposizione dello Stato, in modo che lo Stato possa lucrarne gli interessi, e svincolandolo successivamente secondo le istruzioni dategli dalla parte.

Nei prossimi articoli approfondiremo maggiormente i costi e le formalità da sostenere per le parti.