Tassa “Airbnb”: prorogata ad ottobre.

Tassa “Airbnb”: prorogata ad ottobre.

Tassa Airbnb, gli adempimenti slittano ad ottobre. Il decreto è arrivato mentre la stagione turistica era già iniziata e sarebbe stato fattibile, ma molto complicato trasformare gli agenti immobiliari in sostituti d’imposta. Una norma così importante richiede del tempo per venire assorbita e per essere spiegata ai locatori di immobili ad uso turistico che ovviamente incaricano la propria agenzia prima dell’inizio della stagione.

Gli intermediari immobiliari avranno bisogno di più tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni, viste le difficoltà tecniche con cui si dovranno confrontare. Il Governo ha sbagliato i tempi, varando il decreto legge pure a stagione turistica estiva avviata ed ha dimostrato di non rendersi conto di cosa stesse chiedendo agli intermediari, agenti immobiliari o multinazionali che siano: per poi scoprire, suo malgrado, che nessuno era in grado di fare da sostituto d`imposta, non avendolo mai fatto. Il tutto è un chiaro esempio di quanto i nostri governanti siano scollegati dal Paese.

Lasciamo ad un prossimo articolo alcune considerazioni in merito alla leggerezza con la quale il Governo ha responsabilizzato in pochi mesi gli agenti immobiliari nel tentativo di “fare cassa”!


Tassa “Airbnb”: caos totale!!

Si può parlare di follie burocratiche dell’ Agenzia delle Entrate sulla “Tassa Airbnb”? Emanare e rendere operativa una norma di questa portata, in solo tre giorni, è il segno di una politica che ha perso ogni contatto reale con i cittadini  e le imprese. Dopo la falsa partenza di giugno, gli intermediari immobiliari, compresi i portali online, grazie al provvedimento pubblicato solo questa settimana dall’Agenzia delle entrate, e la Risoluzione n.88 dell’Agenzia delle Entrate che regola il versamento della ritenuta del 21% da applicare ai contratti di locazione brevi, già dal prossimo 17 luglio  saranno chiamati alla cassa, prima ancora che sia stato emanato un provvedimento attuativo richiesto obbligatoriamente dalla legge di conversione del DL 50/2017, che illustri come procedere per gli operatori alla trasmissione dei dati per via telematica.

L’Agenzia delle Entrate ha diffuso  lo scorso 12 luglio,  una circolare che volendo regolare le modalità di comunicazione dei dati per la nuova cedolare secca del 21% sui corrispettivi lordi riscossi dagli intermediari per le locazioni brevi ( contratti d’affitto non superiori a 30 giorni), ha ingenerato, ancora una volta,  una grande confusione tra gli operatori che non sanno ad oggi come comportarsi. Viene  di fatti rimandato l’obbligo per i mediatori immobiliari di applicazione della norma, al momento della pubblicazione sul sito dell’ Agenzia delle Entrate degli strumenti informatici che permettano la trasmissione dei dati. E’ singolare il fatto che il provvedimento, che per sua natura ha carattere attuativo, rimandi invece ad una successiva comunicazione della stessa Agenzia delle Entrate, l’effettiva entrata in vigore del provvedimento.

La disposizione, secondo quanto previsto,  obbliga tutti gli operatori – agenti e gestori di portali telematici come “Airbnb” o Casevacanze.it – che “mettono in contatto persone in ricerca di un immobile” ad applicare ai locatori una ritenuta sul canone incassato del 21% e li vincola anche all’invio annuale di una comunicazione stile “censimento” con nome, cognome e codice fiscale del proprietario, ma con anche la durata del contratto, l’importo del corrispettivo lordo e l’indirizzo dell’immobile affittato.

Siamo di fronte alle ennesime incongruenze normative e alla dubbia costituzionalità del provvedimento. Si tratta di una vera e propria forzatura applicata a tutti gli intermediari che fanno locazioni brevi e  che diventeranno dalla prossima settimana la longa manus dell’Agenzia delle Entrate, con costi spesso proibitivi per le imprese e le agenzie immobiliari, già oggi  gravate da pesantissimi obblighi burocratici per legge. Per provare a rincorrere le eventuali evasioni degli intermediari esteri, ci si è inventati la Tassa Airbnb, che non colpisce affatto le multinazionali del web, che continueranno a non pagare le tasse in Italia e si è solo creato l’ennesimo aggravio per gli agenti immobiliari e gli intermediari nazionali ai danni dell’intero settore. Per gli intermediari che non incasseranno assegni, ma faranno in modo che l’inquilino versi direttamente un bonifico al proprietario non c’è alcun obbligo di ritenuta. Ed è ancora più singolare che lo Stato, modificando le norme, invochi la retroattività per le ritenute non effettuate e che a rispondere siano gli agenti immobiliari che dovrebbero fare anche recupero crediti per conto dello Stato.

 


Verona: siglato il nuovo accordo territoriale per i contratti 3 + 2. Queste le associazioni firmatarie.

Il 12 maggio 2017 è stato sottoscritto presso il Comune di Verona il nuovo accordo tra i sindacati dei proprietari immobiliari U.P.P.I. – Unione Piccoli Proprietari Immobiliari, A.P.E. – Ass. Prop. Edilizia Confedilizia, i sindacati degli inquilini S.U.N.I.A. – S.I.C.E.T. – U.N.I.A.T. e l’Assessore alle Politiche della Casa. Tale accordo è valido per il territorio del Comune di Verona e riguarda gli affitti a canone agevolato e quelli per gli studenti universitari.

Il 25 maggio 2017 l’Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari ha comunicato la propria adesione al nuovo Accordo Territorale sottoscritto il 12 maggio 2017.

Il 13 giugno 2017 l’Associazione Piccoli Proprietari Case ha comunicato la propria adesione al nuovo Accordo Territoriale sottoscritto il 12 maggio 2017.

Il 14 giugno 2017 il Sindacato Nazione Inquilini – FEDER.CASA ha comunicato la propria adesione al nuovo Accordo Territoriale sottoscritto il 12 maggio 2017.

Il 30 giugno 2017 l’Organizzazione Sindacale dei proprietari immobiliari Confabitare ha comunicato la propria adesione al nuovo Accordo Territoriale sottoscritto il 12 maggio 2017.