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AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

Il D.L. 23/2020 ha giustamente sospeso i termini per il soddisfacimento delle condizioni previste per l’acquisto di un immobile “prima casa”.

Ricordando che, qualora aveste venduto un immobile adibito a prima casa prima dei 5 anni dal suo acquisto, pena il decadimento delle agevolazioni, l’obbligo del contribuente è quello di riacquistare entro i 12 mesi successivi al rogito di vendita.

Premesso quanto sopra, i 12 mesi entro i quali riacquistare per non decadere dal beneficio (e dal credito d’imposta),  non considereranno il periodo dal 23/02/2020 al 31/12/2020. Sostanzialmente vengono aggiunti 10 mesi oltre ai 12 mesi previsti per legge.

Per informazioni e consulenze: info@immobiliareclass.it

Daniele Vanin

 


BONUS RISTRUTTURAZIONI: QUALI LAVORI SONO DETRAIBILI?

Il bonus Irpef sui lavori di ristrutturazione edilizia può essere chiesto soltanto per gli specifici interventi di ristrutturazione e spese individuati dall’Agenzia delle Entrate.

Nonostante ci siano alcune limitazioni, è opportuno specificare che si può richiedere il bonus per un’ampia categoria di lavori.

Ecco l’elenco delle spese ammesse al bonus ristrutturazioni:

  • interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali o sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
  • interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
  • interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto;
  • lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche (ascensori o montacarichi, installazione di strumenti idonei alla mobilità interna ed esterna di portatori di handicap gravi);
  • opere relative all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (cancelli, grate, porte blindate, casseforti, fotocamere collegate a vigilanza privata, ecc..);
  • lavori finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico;
  • interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici;
  • interventi per l’adozione di misure antisismiche come opere per la messa in sicurezza statica;
  • interventi di bonifica dall’amianto e opere per evitare gli infortuni domestici;
  • riparazione di impianti per la sicurezza domestica (per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante);
  • installazione di apparecchi di rilevazione di gas;
  • monitoraggio di vetri anti-infortunio;
  • installazione corrimano.

Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche:

  • le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
  • le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
  • le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 – ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71);
  • le spese per l’acquisto dei materiali;
  • il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
  • le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
  • l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;
  • gli oneri di urbanizzazione;
  • gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).

BONUS RISTRUTTURAZIONI: CHI HA DIRITTO ALLA DETRAZIONE?

Il bonus ristrutturazioni può essere richiesto da tutti i contribuenti soggetti al pagamento delle imposte sui redditi, residenti o non residenti in Italia.

La detrazione del 50% sull’Irpef può essere richiesta non solo dal proprietario ma anche dai seguenti soggetti che sostengono le spese:

  • proprietari o nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • locatari o comodatari;
  • soci di cooperative divise e indivise;
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
  • soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita,chi ha comprato l’immobile può usufruire del bonus se:

  • è stato immesso nel possesso dell’immobile;
  • esegue i lavori di ristrutturazione a proprio carico;
  • è stato regolarmente registrato il compromesso.

L’agevolazione fiscale sui lavori di ristrutturazione può essere richiesta anche a chi esegue lavori in proprio sull’immobile, ma soltanto per le spese sostenute per l’acquisto del materiale.


BONUS RISTRUTTURAZIONI: OBBLIGATORIA LA COMUNICAZIONE ALL’ENEA

Tra le novità inserite dalle Legge di Bilancio 2019 per quanto riguarda i bonus per le ristrutturazioni edilizie vi è l’obbligatorietà della comunicazione dei lavori all’ENEA.

È stato pubblicato lo scorso 21 novembre 2018 il sito per trasmettere i dati dei lavori effettuati con le relative istruzioni. Il termine per l’invio è fissato a 90 giorni dal termine degli interventi o del collaudo.

Per le istruzioni ed i dettagli delle comunicazione è possibile consultare il sito ENEA cliccado sul seguente link:

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE


BONUS RISTRUTTURAZIONI 2019

Detrazione per i lavori di ristrutturazione anche nel 2019.

Con la Legge di Bilancio 2019 il bonus del 50% sulle ristrutturazioni edilizie è stato prorogato fino al prossimo 31 dicembre 2019 e tra le principali novità spicca l’obbligo di comunicazione ENEA delle spese sostenute per poter accedere alla detrazione fiscale.

Non cambiano le regole generali rispetto al 2018, ma la novità più importante che riguarderà anche i lavori effettuati dal 1° gennaio 2019 è costituita dall’obbligo di comunicazione ENEA.

L’adempimento è entrato in vigore già per i lavori effettuati nel 2018 ed entro il mese di febbraio 2019 dovranno essere trasmessi i dati dei lavori già conclusi al 21 novembre, data di messa a disposizione del sito ENEA per le ristrutturazioni.

Accanto al bonus ristrutturazioni sono stati prorogati anche ecobonus, bonus mobili e bonus verde che esamineremo nei prossimi articoli. Se volete essere informati sui prossimi articoli del nostro blog, inviateci una mail a info@immobiliareclass.it

Attraverso il bonus ristrutturazione i contribuenti possono portare in detrazione fiscale dall’Irpef il 50% delle spese sostenute per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e l’importo massimo detraibile è pari a 96.000 euro come negli scorsi anni.

Invariato anche il periodo di utilizzo del bonnus: il rimborso Irpef verrà suddiviso in 10 rate annuali di pari importo.

La detrazione del 50% è riconosciuta per:

lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati su parti comuni di edifici residenziali, cioè su condomini (interventi indicati alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001);
interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e pertinenze (interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001).

PER CONSULENZE POTETE CONTATTARCI AL 045/8104496 O TRAMITE MAIL: INFO@IMMOBILIARECLASS.IT


Riforma del terzo settore – D. Lgs. 117/2017. Agevolazioni acquisto immobili

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 117/2017 del 03 Luglio 2017, è entrata in vigore (dal 03/08/2017) la riforma del terzo settore che raduna le disposizioni fiscali per gli enti non lucrativi e riscrive le regole per le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale.

Il Decreto comprende una serie di rilevanti novità che nei prossimi anni interesseranno oltre 300mila enti non profit. Nell’immediato, ci sono sul piatto 190 milioni per finanziare le agevolazioni fiscali, le attività di interesse generale degli enti, il nuovo Registro unico del terzo settore e 200 milioni destinati ai crediti agevolati per le imprese sociali.

Per quanto riguarda il campo degli immobili, la novità più rilevante è contenuta nell’art. 82 (comma 4) del Decreto 117 che dice: “Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprieta’ di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore di cui al comma 1, incluse le imprese sociali, a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell’oggetto sociale e che l’ente renda, contestualmente alla stipula dell’atto, apposita dichiarazione in tal senso. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell’oggetto sociale, è dovuta l’imposta nella misura ordinaria, nonche’ la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell’imposta dovuta oltre agli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.”

La novità consiste in un’agevolazione fiscale per le Associazioni del terzo settore che acquisteranno un immobile da adibire a sede o da utilizzare per gli scopi sociali dell’Ente stesso.

L’attuale imposizione:
– 9% (imposta di registro) da calcolare sulla rendita catastale rivalutata;
– € 100 (imposta ipotecaria 50 € + imposta catastale 50 €);
verrà sostituita da un’unica imposta fissa che verrà quantificata nelle prossime settimane con la pubblicazione delle Disposizioni di Attuazione del Decreto.
Si presume che l’imposta fissa potrà essere forfettaria ed al di sotto dei 1.000 €.

Se così fosse, il risparmio per l’acquisto di un immobile con una rendita imponibile di circa 200.000 € potrebbe essere di oltre 15.000 €.

Come già detto, gli Enti beneficiari di tale riforma saranno alcune centinaia di migliaia e questo Decreto potrebbe dare un forte impulso alle compravendite immobiliari di uffici e negozi che negli ultimi 10 anni hanno subito un grosso rallentamento.

Per informazioni e consulenze: 045 8104496.

Fonti:
DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117
Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00128) (GU Serie Generale n.179 del 02-08-2017 – Suppl. Ordinario n. 43)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/08/2017


Bonus mobili 2017

Per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione, è possibile usufruire di una detrazione Irpef del 50%.

Per avere l’agevolazione è indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia (e usufruire della relativa detrazione), sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali.

Per ottenere il bonus è necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni. Non è fondamentale, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile.

La data di avvio dei lavori può essere dimostrata, per esempio, da eventuali abilitazioni amministrative o dalla comunicazione preventiva all’Asl, se è obbligatoria. Per gli interventi che non necessitano di comunicazioni o titoli abilitativi, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Per la detrazione sono necessari i seguenti interventi edilizi:

– manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti. I lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti (per esempio, tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci interni) non danno diritto al bonus;
– ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza;
– restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile;
– manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.


Verona: siglato il nuovo accordo territoriale per i contratti 3 + 2. Queste le associazioni firmatarie.

Il 12 maggio 2017 è stato sottoscritto presso il Comune di Verona il nuovo accordo tra i sindacati dei proprietari immobiliari U.P.P.I. – Unione Piccoli Proprietari Immobiliari, A.P.E. – Ass. Prop. Edilizia Confedilizia, i sindacati degli inquilini S.U.N.I.A. – S.I.C.E.T. – U.N.I.A.T. e l’Assessore alle Politiche della Casa. Tale accordo è valido per il territorio del Comune di Verona e riguarda gli affitti a canone agevolato e quelli per gli studenti universitari.

Il 25 maggio 2017 l’Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari ha comunicato la propria adesione al nuovo Accordo Territorale sottoscritto il 12 maggio 2017.

Il 13 giugno 2017 l’Associazione Piccoli Proprietari Case ha comunicato la propria adesione al nuovo Accordo Territoriale sottoscritto il 12 maggio 2017.

Il 14 giugno 2017 il Sindacato Nazione Inquilini – FEDER.CASA ha comunicato la propria adesione al nuovo Accordo Territoriale sottoscritto il 12 maggio 2017.

Il 30 giugno 2017 l’Organizzazione Sindacale dei proprietari immobiliari Confabitare ha comunicato la propria adesione al nuovo Accordo Territoriale sottoscritto il 12 maggio 2017.


Dichiarazioni dei redditi. Le detrazioni per gli immobili

Category : Detrazioni , Fisco

Anche quest’anno è arrivato l’appuntamento con la dichiarazione dei redditi e il modello 730 per il 2017. Tra le tante spese che è possibile detrarre dal modello relativo all’anno d’imposta 2016 vi sono anche quelle che hanno a che vedere con l’acquisto di un immobile, l’affitto o la ristrutturazione di una casa. Vediamo quali sono tutte le detrazioni per gli immobili.

Tra le spese che i contribuenti possono detrarre dal modello 730/2017 vi sono anche le spese effettuate per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati nel corso dell’anno di imposta 2016. La spesa dovrà essere inserita al Rigo E41/E53, quadro E, sezione IIIA e IIIB del modello precompilato o ordinario.

A chi spettano le detrazioni per ristrutturazione?

Possono fruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi, a condizione che ne sostengano le relative spese. Tali soggetti sono:

  • proprietari o nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento quali usufrutto, uso, abitazione o superficie;
  • soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o beni merce
  • soggetti indicati nell’art. 5 del TUIR, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
  • detentori (locatari, comodatari) dell’immobile
  • familiari conviventi;
  • coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
  • conviventi more uxorio;
  • futuro acquirente

Quali sono i lavori detraibili?

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici la detrazione spetta per le spese di:

  • manutenzione ordinaria
  • manutenzione straordinaria
  • restauro e di risanamento conservativo
  • ristrutturazione edilizia

Per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari e/o sulle relative pertinenze, la detrazione spetta per le medesime spese, ad eccezione di quelle relative alla manutenzione ordinaria. L’agevolazione è riferita ad interventi eseguiti su singole unità immobiliari residenziali, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze, accatastate o in via di accatastamento.

Quali documenti servono per le detrazioni?

Per usufruire della detrazione il contribuente deve aver eseguito gli adempimenti previsti ed essere in possesso della relativa documentazione. Per fruire della detrazione è necessario che le spese siano pagate esclusivamente mediante bonifico dal quale risulti:

  •  la causale del versamento dalla quale risulti che il pagamento è effettuato per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione. Nel caso in cui, per mero errore materiale, siano stati riportati i riferimenti normativi della detrazione per la riqualificazione energetica, la detrazione può comunque essere riconosciuta senza necessità di ulteriori adempimenti
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione (che può essere anche diverso dall’ordinante il bonifico);
  • il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Il bonifico postale è assimilato a quello bancario ed è quindi da considerarsi valido così come è ugualmente valido il bonifico effettuato “on line”.La detrazione è ammessa anche se l’onere è sostenuto mediante un bonifico tratto su un conto acceso presso un istituto di pagamento, operatore diverso dalle banche, autorizzato a prestare servizi di pagamento, tra i quali l’esecuzione di bonifici.

E’ inoltre importante:

  • effettuare la comunicazione all’Azienda sanitaria locale competente nel territorio in cui si svolgono i lavori
  • indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, nel caso di lavori effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto di comodato o di locazione
  • Per gli interventi realizzati sulle parti comuni il contribuente deve conservare la documentazione rilasciata dall’amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione

Quali sono i limiti di spesa?

L’art.11 del DL n. 83 del 2012 ha previsto l’aumento della detrazione percentuale dal 36 al 50 per cento, nonché l’innalzamento del limite di spesa agevolabile da euro 48.000 a euro 96.000 a partire dal 26 giugno 2012. Questi maggiori benefici sono stati più volte prorogati fino, da ultimo, al 31 dicembre 2017 e, per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, fino al 31 dicembre 2021.


Dal mutuo all’Iva, gli aiuti per chi vuole comprare casa

Il supermarket degli sconti fiscali per chi vuole comprare casa non chiude mai. Anzi, si arricchisce sempre di nuove proposte. Se mai, si può discutere sulla convenienza di tante misure e sulla loro efficacia nel rilanciare un mercato in fragile ripartenza, che ha chiuso il 2016 con 528mila compravendite residenziali, ancora il 39% sotto i massimi del 2006.

Dal leasing abitativo alla deduzione per l’acquisto di case da affittare, oggi i potenziali acquirenti si trovano di fronte a un quadro di sconti abbastanza disordinati, con un valore-limite che spazia dai 190 euro della detrazione sulla provvigione pagata all’agenzia immobiliare fino ai 4.800 euro annui (per dieci anni) di quella sull’acquisto di case in fabbricati ristrutturati da imprese. Il tutto mentre le condizioni di mercato continuano a soffiare a favore di chi compra, con molte case in vendita e prezzi medi previsti ancora in calo quest’anno, almeno per l’usato.

I dati di Scenari Immobiliari dimostrano che la tassazione ridotta per chi acquista un immobile come “prima casa” è ancora l’agevolazione più usata, con un trend in aumento: la sua incidenza è cresciuta dal 61,8% del 2006 all’80% delle compravendite residenziali avvenute l’anno scorso. Non decollano ancora, invece, le formule alternative all’acquisto della piena proprietà, leasing abitativo e rent to buy (cioè l’affitto con diritto di riscatto).

Nel caso del leasing, i bonus sono interessanti, in particolare per gli under 35 con un reddito inferiore a 55mila euro annui: c’è la possibilità di detrarre il 19% dei canoni fino a un massimo di 8mila euro all’anno e anche del prezzo di riscatto fino a 20mila euro. Al momento, però, le banche che propongono questa formula sono solo sei, e a frenarne il decollo c’è anche la concorrenza dei mutui, con tassi vicini ai minimi storici ed erogazioni che Nomisma prevede al livello record di 52,1 miliardi quest’anno. «Serve un passaggio culturale, dalla proprietà all’uso dell’immobile, che in Italia non è facile da assimilare», spiega il direttore generale di Assilea, Gianluca De Candia. «Anche se alcune filiali bancarie lo vedono come un concorrente del mutuo e sono un po’ restie a proporlo – prosegue – riteniamo che il 2017 vedrà una crescita progressiva».

Secondo il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, il fattore culturale penalizza anche il rent to buy. «Se ne parla molto, ma se ne fa poco – sintetizza –. La certezza di poter applicare il procedimento di sfratto, introdotta di recente, garantisce il venditore dal rischio di morosità dell’inquilino, ma c’è ancora scetticismo tra i privati». Nell’insieme, il giudizio di Confedilizia sul rent to buy non è negativo, così come sul leasing, ma secondo Spaziani Testa si tratta di misure che «risentono anche della debolezza del mercato».

Alcuni degli sconti più recenti sono pensati specificamente per svuotare i “magazzini” delle imprese di costruzione, ma hanno avuto risultati diversi.

Sulla deduzione del 20% per chi compra case in classe energetica A e B da affittare non ci sono dati precisi, ma l’impressione che sia stata un flop è palpabile tra gli operatori. «Ci aspettavamo risultati migliori – conferma il presidente dell’Ance, Gabriele Buia –. credo che a frenarne l’utilizzo sia anche il limite troppo basso: il tetto dei 300mila euro di valore dell’immobile andrebbe aumentato, altrimenti la scelta nelle grandi città è limitata».

Meglio, invece, sembra andare la possibilità di detrarre dall’Irpef il 50% dell’Iva pagata al costruttore sulle nuove case in classe A e B. È una chance prorogata per il 2017 con la conversione del Milleproroghe, su richiesta – tra l’altro – dell’Ance, che stima un potenziale di 20mila immobili agevolabili. «È uno sconto che riequilibra in parte una grossa disparità di trattamento fiscale – spiega Buia –. Nelle vendite tra privati il registro è al 2% sul valore catastale, mentre i nostri immobili, che oltretutto hanno subìto una minore riduzione delle quotazioni, scontano l’Iva al 4% sul prezzo».