Category Archives: Nuove normative

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

Il D.L. 23/2020 ha giustamente sospeso i termini per il soddisfacimento delle condizioni previste per l’acquisto di un immobile “prima casa”.

Ricordando che, qualora aveste venduto un immobile adibito a prima casa prima dei 5 anni dal suo acquisto, pena il decadimento delle agevolazioni, l’obbligo del contribuente è quello di riacquistare entro i 12 mesi successivi al rogito di vendita.

Premesso quanto sopra, i 12 mesi entro i quali riacquistare per non decadere dal beneficio (e dal credito d’imposta),  non considereranno il periodo dal 23/02/2020 al 31/12/2020. Sostanzialmente vengono aggiunti 10 mesi oltre ai 12 mesi previsti per legge.

Per informazioni e consulenze: info@immobiliareclass.it

Daniele Vanin

 


BONUS RISTRUTTURAZIONI: QUALI LAVORI SONO DETRAIBILI?

Il bonus Irpef sui lavori di ristrutturazione edilizia può essere chiesto soltanto per gli specifici interventi di ristrutturazione e spese individuati dall’Agenzia delle Entrate.

Nonostante ci siano alcune limitazioni, è opportuno specificare che si può richiedere il bonus per un’ampia categoria di lavori.

Ecco l’elenco delle spese ammesse al bonus ristrutturazioni:

  • interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali o sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
  • interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
  • interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto;
  • lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche (ascensori o montacarichi, installazione di strumenti idonei alla mobilità interna ed esterna di portatori di handicap gravi);
  • opere relative all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (cancelli, grate, porte blindate, casseforti, fotocamere collegate a vigilanza privata, ecc..);
  • lavori finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico;
  • interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici;
  • interventi per l’adozione di misure antisismiche come opere per la messa in sicurezza statica;
  • interventi di bonifica dall’amianto e opere per evitare gli infortuni domestici;
  • riparazione di impianti per la sicurezza domestica (per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante);
  • installazione di apparecchi di rilevazione di gas;
  • monitoraggio di vetri anti-infortunio;
  • installazione corrimano.

Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche:

  • le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
  • le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
  • le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 – ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71);
  • le spese per l’acquisto dei materiali;
  • il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
  • le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
  • l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;
  • gli oneri di urbanizzazione;
  • gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).

BONUS RISTRUTTURAZIONI: CHI HA DIRITTO ALLA DETRAZIONE?

Il bonus ristrutturazioni può essere richiesto da tutti i contribuenti soggetti al pagamento delle imposte sui redditi, residenti o non residenti in Italia.

La detrazione del 50% sull’Irpef può essere richiesta non solo dal proprietario ma anche dai seguenti soggetti che sostengono le spese:

  • proprietari o nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • locatari o comodatari;
  • soci di cooperative divise e indivise;
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
  • soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita,chi ha comprato l’immobile può usufruire del bonus se:

  • è stato immesso nel possesso dell’immobile;
  • esegue i lavori di ristrutturazione a proprio carico;
  • è stato regolarmente registrato il compromesso.

L’agevolazione fiscale sui lavori di ristrutturazione può essere richiesta anche a chi esegue lavori in proprio sull’immobile, ma soltanto per le spese sostenute per l’acquisto del materiale.


BONUS RISTRUTTURAZIONI: OBBLIGATORIA LA COMUNICAZIONE ALL’ENEA

Tra le novità inserite dalle Legge di Bilancio 2019 per quanto riguarda i bonus per le ristrutturazioni edilizie vi è l’obbligatorietà della comunicazione dei lavori all’ENEA.

È stato pubblicato lo scorso 21 novembre 2018 il sito per trasmettere i dati dei lavori effettuati con le relative istruzioni. Il termine per l’invio è fissato a 90 giorni dal termine degli interventi o del collaudo.

Per le istruzioni ed i dettagli delle comunicazione è possibile consultare il sito ENEA cliccado sul seguente link:

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE


BONUS RISTRUTTURAZIONI 2019

Detrazione per i lavori di ristrutturazione anche nel 2019.

Con la Legge di Bilancio 2019 il bonus del 50% sulle ristrutturazioni edilizie è stato prorogato fino al prossimo 31 dicembre 2019 e tra le principali novità spicca l’obbligo di comunicazione ENEA delle spese sostenute per poter accedere alla detrazione fiscale.

Non cambiano le regole generali rispetto al 2018, ma la novità più importante che riguarderà anche i lavori effettuati dal 1° gennaio 2019 è costituita dall’obbligo di comunicazione ENEA.

L’adempimento è entrato in vigore già per i lavori effettuati nel 2018 ed entro il mese di febbraio 2019 dovranno essere trasmessi i dati dei lavori già conclusi al 21 novembre, data di messa a disposizione del sito ENEA per le ristrutturazioni.

Accanto al bonus ristrutturazioni sono stati prorogati anche ecobonus, bonus mobili e bonus verde che esamineremo nei prossimi articoli. Se volete essere informati sui prossimi articoli del nostro blog, inviateci una mail a info@immobiliareclass.it

Attraverso il bonus ristrutturazione i contribuenti possono portare in detrazione fiscale dall’Irpef il 50% delle spese sostenute per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e l’importo massimo detraibile è pari a 96.000 euro come negli scorsi anni.

Invariato anche il periodo di utilizzo del bonnus: il rimborso Irpef verrà suddiviso in 10 rate annuali di pari importo.

La detrazione del 50% è riconosciuta per:

lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati su parti comuni di edifici residenziali, cioè su condomini (interventi indicati alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001);
interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e pertinenze (interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001).

PER CONSULENZE POTETE CONTATTARCI AL 045/8104496 O TRAMITE MAIL: INFO@IMMOBILIARECLASS.IT


CEDOLARE SECCA PER I NEGOZI

Con la cosiddetta “Legge di Bilancio 2019” (Legge 145 – 30 dicembre 2018) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nr. 302 del 31/12/2018, l’articolo 1 comma 59 estende il regime della cedolare secca anche per gli immobili commerciali a decorrere dal 01/01/2019.

Questo il testo dell’articolo 59:

“Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell’anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l’aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.”

La norma pone delle limitazioni: l’immobile deve avere destinazione catastale C/1 e non deve essere superiore ai 600 mq.

Un aspetto molto importante, avente carattere di lotta all’evasione/elusione fiscale, riguarda la questione temporale e cioè che la cedolare secca può venire applicata solo ai contratti stipulati dopo il 01 Gennaio 2019.
La norma vieta la stipula di un nuovo contratto nel 2019 se, alla data del 15/10/2018, risulti già in essere un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e/o per lo stesso immobile.
Si tratta di una limitazione che mira ad eliminare banali trucchi tra i contraenti che, avendo un contratto valido ed in corso, si accordino per la risoluzione anticipata dello stesso per poi stipulare un nuovo contratto con le medesime caratteristiche.

L’aliquota è confermata al 21% come quella applicata per le locazioni di immobili ad uso abitativo.

PER CONSULENZE E PARERI CONTRATTUALI/FISCALI POTETE CONTATTARCI AL 045/8104496 O TRAMITE MAIL: INFO@IMMOBILIARECLASS.IT


MANOVRA 2019 – Approvazione del CdM

In seguito al voto del Cdm di questa sera (15 Ottobre 2018) è stata approvata la “Manovra 2019”. Tra le novità ci sarà anche il taglio delle cosiddette “pensioni d’oro” che dovrebbe portare un risparmio di un miliardo in 3 anni. Flat tax per gli autonomi al 15%. Sconti per start up create dagli under 35. Tagli di 7 miliardi a ministeri ed immigrazione. Pace fiscale al 20% con tetto 100mila euro. Via la riforma Fornero e pensioni a quota 100!
Allegato alla manovra c’è anche il decreto fiscale ed un inedito decreto “tagliascartoffie”, che dovrebbe eliminare quelle leggi che frenano la burocrazia e le imprese. Entro la mezzanotte il documento arriverà a Bruxelles.

Pace fiscale
L’accordo raggiunto dopo un lungo braccio di ferro sul decreto fiscale collegato alla legge di bilancio stabilisce un’aliquota al 20% per sanare il pregresso di chi ha già presentato la dichiarazione dei redditi. Sarà prevista l’opzione di dichiarazione integrativa ma con la possibilità di far emergere fino ad un massimo del 30% in più rispetto alle somme già dichiarate e comunque con un tetto di 100.000 euro. Per ridurre il contenzioso, si potranno inoltre sanare le liti con il fisco pagando senza sanzioni o interessi il 20% del non dichiarato in 5 anni in caso di vittoria del contribuente in secondo grado (o il 50% in caso di vittoria in primo grado). Allo stesso tempo, con la rottamazione ter delle cartelle Equitalia saranno cancellati sanzioni e interessi, dilazionando i pagamenti in 20 rate in 5 anni e arriverà lo stralcio delle minicartelle sotto mille euro accumulate dal 2000 al 2010.

La rottamazione delle cartelle
Verranno rottamate le cartelle esattoriali, senza pagare interessi e sanzioni, con la previsione di una rateizzazione fino a 10 rate in cinque anni (più vantaggiosa dei due anni concessi nelle due edizioni precedenti). Intesa di massima anche per risolvere i problemi delle vecchie “mini” cartelle, quelle sotto i mille euro del periodo 2000-2010: riguardano dieci milioni di contribuenti e restava da decidere se stralciarle del tutto senza dover metter mano al portafoglio o chiedere comunque qualcosa da pagare al contribuente. Strada tutto sommato in discesa anche per sistemare le liti pendenti, per le quali si propendeva per dare la possibilità di chiudere i giudizi pagando la metà del dovuto (in caso di giudizio favorevole arrivato già al primo grado) o un terzo (con giudizio in appello).

Nei prossimi giorni ulteriori aggiornamenti…


PROROGATA LA CEDOLARE SECCA AL 10% PER IL 2018

La Legge di Bilancio 2018 ha prorogato l’aliquota ridotta del 10% per i contratti a canone concordato per il biennio 2018-2019.

Per i contratti abitativi in cedolare secca, ma non a canone concordato, è confermata l’aliquota del 21%.

Gli immobili che possono usufruire della cedolare secca sono quelli appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (escluso A10) locate ad uso abitativo e le relative pertinenze:
• locate congiuntamente all’abitazione,
• locate con contratto separato se nel contratto di locazione della pertinenza si fa riferimento a quello dell’immobile abitativo e sia evidenziato il vincolo pertinenziale.

L’opzione della cedolare secca riguarda l’intero periodo di durata del contratto (o della proroga) o nelle annualità successive alla prima, per il periodo di durata residua del contratto. In ogni caso il locatore ha diritto di revoca dell’opzione da effettuarsi entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità precedente, versando l’imposta di registro.
La cedolare secca è un regime facoltativo che consente di sostituire l’irpef e le relative addizionali, l’imposta di registro e l’imposta di bollo con il pagamento di un’imposta sostitutiva. Questa facoltà riguarda le persone fisiche, titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento di un immobile che danno in locazione fuori dall’esercizio di attività di impresa, arti e professioni. Nel caso in cui il locatore opti per la cedolare secca:

Per informazioni e consulenze: Class Immobiliare 045 8104496.


Approvata la Legge di Bilancio 2018

E’ stata approvata nel pomeriggio di oggi (16 Ottobre 2017) la Legge di Bilancio 2018.

In questo breve articolo vi elencheremo le novità o le conferme che riguardano il settore immobiliare.

Ecobonus
Gli incentivi per la riqualificazione energetica degli edifici saranno prorogati, ma con aliquote di detrazione commisurate agli obiettivi di efficientamento raggiunti. La sostituzione di finestre e l’installazione di caldaie a condensazione saranno incentivati con una detrazione del 50% e non del 65%.

Molto interessante la norma che estende l’Ecobonus anche agli interventi di rimozione dell’amianto.

Sismabonus
La detrazione fiscale per gli interventi di adeguamento e miglioramento antisismico si applicherà anche alle certificazioni statiche degli edifici non seguite da lavori.

Bonus verde
Sarà incentivata con una detrazione fiscale del 36% la cura del verde privato, tra cui rientrano terrazzi e giardini, anche condominiali, ed i lavori di recupero di giardini di interesse storico.

Riqualificazione delle periferie
Padoan ha annunciato che sarà rilanciata la riqualificazione ambientale e sociale delle periferie.

Nei prossimi articoli analizzeremo più approfonditamente gli articoli che riguardano l’immobiliare.

Per informazioni e consulenze: Class Immobiliare 045 8104496.


Deposito prezzo al rogito. Come funziona?

In un nostro precedente articolo (https://www.immobiliareclass.it/deposito-prezzo-al-rogito-chiarimenti/) abbiamo esaminato la nuova norma facoltativa che prevede il deposito del prezzo al notaio contestualmente alla firma dell’atto di compravendita anzichè l’immediata consegna del saldo al venditore.

Ma come funziona in pratica il deposito del prezzo al notaio?

“Nel corso di una compravendita, secondo quanto previsto dal legislatore, su istanza di una delle parti – venditore o acquirente – è possibile depositare presso il notaio l’intero prezzo, nel caso in cui non già stato versato un acconto sul prezzo (caparra) prima dell’atto definitivo, oppure il saldo. Siamo convinti che la quasi totalità di richieste di deposito prezzo avverrà su istanza dell’acquirente, poiché la norma è a tutela di quest’ultimo.

Il legislatore definisce con il rogito, il momento nel quale poter applicare la nuova norma, ma una delle due parti può richiedere il deposito del prezzo al notaio anche in sede di preliminare nel caso in cui questo venisse trascritto dal notaio.

In sede di rogito notarile, al momento della stesura dell’atto ci sono due ipotesi:

a) non sono stati dati acconti e quindi l’intero saldo viene versato al notaio;
b) contestualmente al preliminare sono già state consegnate delle somme alla parte venditrice.

In entrambi i casi, saldo della somma rimanente o totale versamento del prezzi pattuito, ci si può accordare in due modi diversi.

– assegno circolare intestato al notaio o in alternativa
– bonifico bancario sul conto corrente “dedicato” del notaio.

Ricevuta la somma, cosa ne fa il notaio?

“Il notaio trattiene questa somma su un proprio conto, cosiddetto “dedicato”. Si tratta di un conto che ha delle caratteristiche definite dalla Legge sulla Concorrenza. E’ un conto impignorabile da parte dei creditori del notaio, non cade nella comunione legale del notaio e non cade nella successione dello stesso. L’acquirente ed il venditore sono quindi protetti da eventuali problemi personali della vita del notaio, è sicuro che i soldi sono solo transitoriamente in quel c/c e sono destinati al venditore. E’ un conto corrente del notaio, ma è al di fuori del suo patrimonio. Non ci sono rischi di alcun genere.

Successivamente all firma dell’atto notarile, il notaio, utilizzando le somme che gli sono state date dall’acquirente per concludere la compravendita, procede alla registrazione e alla trascrizione dell’atto nei Pubblici Registri Immobiliari.

Avvenuta la trascrizione dell’atto, avendo la certezza che l’atto notarile ha prodotto i suoi effetti anche nei confronti dei terzi (ossia che l’acquisto è sicuro al 100% e che l’acquirente non ha più alcun rischio in relazione alle vicende personali del venditore), il notaio certifica che l’iter dell’acquisto si è perfezionato e procede a trasferire le somme sul conto corrente del venditore.

Quanto tempo serve per la trascrizione dell’atto nei Registri Immobiliari?

“La normativa non dà un termine preciso e dettagliato. In genere, il notaio ha l’obbligo di trascrivere l’atto entro 20 giorni dalla sua sottoscrizione, ma solitamente procede entro 24-48 ore.

Non ci sono rischi per il venditore?

“Bisogna far superare al venditore l’approccio psicologico di andare dal notaio, vendere, consegnare le chiavi della casa e uscire senza il saldo. Il venditore non corre rischi. Le sole motivazioni per le quali il venditore potrebbe non incassare i denari sono connesse ai suoi creditori, alle sue eventuali posizioni di debito che pregiudicano questo iter o alla necessità di spendere velocemente i soldi che incassa da quella vendita”.

Per informazioni e consulenze: Class Immobiliare 045 8104496.